Tempistiche e modalità per la costituzione in mora
In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da Sebina le procedure previste in caso di morosità del Cliente dall’ A.E.E.G. potranno essere attivate da Sebina fin dal giorno successivo alla scadenza. Il termine decorso il quale Sebina richiederà la sospensione della fornitura salvo altro termine maggiore contenuto nella comunicazione stessa è di 15 giorni dall’avvenuto invio tramite raccomandata al Cliente finale della comunicazione di messa in mora o di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata. Il Cliente dovrà comunicare a mezzo fax a Sebina l’avvenuto pagamento entro il termine indicato decorso il quale Sebina richiederà la sospensione della fornitura. Sebina, decorsi 3 (tre) giorni dal suddetto termine, ha diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. Nel caso di Clienti finali connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura di energia, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nei casi di cui sopra Utilità avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ A.E.E.G..
Indennizzi automatici per il mancato rispetto della disciplina della costituzione in mora
Sebina corrisponderà al Cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari a euro 30,00 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Corrisponderà altresì un importo pari a euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
1) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento;
2) non sia stato rispettato il termine massimo (3 giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio;
3) non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
In tali casi il Cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al Cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione