CHE COSA È LA CONCILIAZIONE

Con il Testo Integrato Conciliazione – TICO (del. n. 209/2016/E/COM) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce la procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziale.

Il Servizio di Conciliazione è applicabile dal 1 gennaio 2017 per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer (soggetto che è al contempo produttore e Cliente finale di energia elettrica) o Utenti finali e Operatori o Gestori.

La conciliazione è una procedura semplice e veloce per la risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che si svolge completamente in modalità telematica prevedendo l’intervento di un conciliatore terzo appositamente formato che aiuta le parti a risolvere bonariamente la controversia senza dover ricorrere in giudizio.

QUANDO PUÒ ESSERE ATTIVATA

Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore solo se quest’ultimo abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo.

COME SI ATTIVA

Per attivare il Servizio di Conciliazione il Cliente deve – entro un anno dalla data di invio del suo reclamo scritto – presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione dell’ARERA previa registrazione online ovvero, presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul predetto sito web del Servizio Conciliazione.

SEBINA si impegna a partecipare all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale.

QUALI SONO GLI ESITI DELLA PROCEDURA

Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo, ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, la procedura si chiude comunque e la pratica è archiviata con esito negativo.

ORGANISMI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell’ARERA, il Cliente ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, sulla base della convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere ovvero nel caso di Cliente “consumatore” potrà altresì rivolgersi ad organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’elenco aggiornato degli organismi disponibile sul sito web dell’ ARERA  ai sensi dell’articolo 141 decies del Codice del Consumo.

Di seguito l’elenco degli organismi ADR:

ORGANISMI ADR

Per ulteriori informazioni sulla conciliazione, ti invitiamo a consultare l’apposita sezione del sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm