Con la risposta all’interpello n. 142 pubblicata il 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’aliquota ridotta al 10 per cento si applica anche alle forniture di energia elettrica per il funzionamento delle parti e dei servizi comuni per un condominio composto esclusivamente da unità residenziali.
Secondo quanto comunicato dalla stessa Agenzia pertanto, laddove il Condominio sia composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia abitazioni che utilizzano l’energia esclusivamente a “uso domestico”, e sia quindi possibile determinare con certezza che l’energia verrà impiegata per soli usi domestici, deve trovare necessariamente applicazione l’aliquota IVA del 10 per cento alla cessione di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni, ai sensi della disposizione di cui al citato n. 103), della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
E’ giusto infine precisare che per quanto concerne la nozione di forniture di energia elettrica per “uso domestico” di cui al primo periodo del n. 103) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l’energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA.